Polizza dedicata

Assicurazione Praticante Avvocato

Polizza RC per la durata del praticantato e per il patrocinio sostitutivo

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Il praticante avvocato, dall'iscrizione al registro dei praticanti, e' parte attiva dello studio professionale e puo' incorrere in responsabilita civile per le attivita svolte. Pur non essendoci un obbligo di legge specifico per il praticante (la L.247/2012 si applica all'avvocato iscritto all'Albo), molti Consigli dell'Ordine raccomandano una copertura assicurativa autonoma, e molti studi associati la richiedono come prerequisito per l'inizio del praticantato. Con l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (dopo 6 mesi di praticantato) la copertura diventa praticamente indispensabile.

Status giuridico del praticante avvocato

Il praticante avvocato e' iscritto al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati territoriale. Durante i primi 18 mesi di praticantato non e' abilitato al patrocinio: assiste il dominus dello studio nelle attivita professionali ma non puo' firmare atti, sostituire in udienza o assumere mandati diretti.

Dopo 6 mesi di praticantato il praticante puo' richiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo: la abilitazione e' rilasciata dal COA e consente al praticante di sostituire l'avvocato dominus in udienza per cause di valore limitato (in genere fino a 25.000 euro). E' una funzione delicata che amplia il profilo di rischio del praticante.

Quando serve la polizza RC per il praticante

Pur senza obbligo di legge specifico, la polizza RC per il praticante e' raccomandata in tre situazioni: (1) dall'iscrizione al registro dei praticanti, perche' il praticante e' parte dell'organizzazione dello studio e puo' incorrere in responsabilita per errori durante il supporto al dominus; (2) dall'abilitazione al patrocinio sostitutivo, quando il praticante esercita in autonomia limitata; (3) per attivita di studio extra-curriculari (lavoro di redazione documenti per dominus diversi, partecipazione a progetti di ricerca o pubblicazione).

Molti Consigli dell'Ordine indicano espressamente la polizza RC come buona pratica per il praticantato. Alcuni studi associati la richiedono come prerequisito contrattuale per l'inizio del rapporto, in alternativa o in aggiunta alla copertura dello studio.

Cosa copre la polizza praticante

La copertura tipica include: responsabilita verso terzi per errori nello svolgimento delle attivita di praticantato (ricerca giurisprudenziale errata, omessa segnalazione di scadenze, errori nella preparazione di memorie sotto la direzione del dominus), responsabilita per attivita di patrocinio sostitutivo (errori in udienza, mancata produzione di atti), garanzia retroattiva (copertura per fatti precedenti all'inizio della polizza notificati durante la validita).

Esclusioni tipiche: attivita svolte fuori dall'ambito del praticantato dichiarato, prestazioni svolte dietro corrispettivo diretto (incompatibilita con il regime praticantato), responsabilita per dolo o colpa grave manifesta.

Massimali per il praticante

Per il praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo il massimale standard e' di 100.000-250.000 euro per sinistro. La somma e' calibrata sul rischio limitato dell'attivita di supporto, in cui il praticante opera sotto la responsabilita del dominus.

Per il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo il massimale consigliato sale a 250.000-500.000 euro, in linea con la maggiore autonomia operativa. In alcuni casi la polizza praticante puo' essere assorbita o coordinata con quella dello studio: verificare il regime contrattuale prima della sottoscrizione.

Quanto costa la polizza praticante

Per un praticante non abilitato al patrocinio il premio annuo parte da 60-120 euro per la sola RC con massimale 250.000 euro. Per il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si arriva a 100-180 euro l'anno per la stessa copertura, oppure 200-350 euro per coperture estese (massimali fino a 500.000 euro, tutela legale, infortuni).

Molti studi associati offrono al praticante la copertura nell'ambito della polizza studio, con costi diluiti. Alternativa: alcune compagnie offrono polizze 'kit praticante' che combinano RC professionale + tutela legale + infortuni a un premio annuo di 250-400 euro complessivi.

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Domande frequenti

La polizza RC per praticante avvocato e' obbligatoria?

Non c'e' un obbligo di legge diretto come per l'avvocato iscritto all'Albo (L.247/2012). Pero' molti Consigli dell'Ordine raccomandano la polizza, e molti studi associati la richiedono come prerequisito contrattuale. Con l'abilitazione al patrocinio sostitutivo la polizza diventa di fatto necessaria.

Quale massimale serve al praticante?

Per il praticante non abilitato al patrocinio il massimale standard e' 100.000-250.000 euro. Per l'abilitato al patrocinio sostitutivo il consiglio e' 250.000-500.000 euro, in linea con la maggiore autonomia operativa.

La polizza dello studio copre anche il praticante?

Dipende dalla polizza. Molte polizze studio includono i praticanti come collaboratori senza maggiorazione di premio. Verifica nel set informativo se i praticanti sono indicati come coassicurati o se serve un'estensione specifica.

Quanto costa la polizza per un praticante?

Per la sola RC con massimale 250.000 euro il premio parte da 60-120 euro l'anno per il non abilitato e 100-180 euro per l'abilitato al patrocinio. Polizze 'kit' che combinano RC + tutela legale + infortuni partono da 250-400 euro l'anno.

Devo dichiarare il dominus alla compagnia?

Si. Il dominus dello studio presso cui si svolge il praticantato e' un dato obbligatorio nella proposta di polizza. Eventuali cambiamenti di dominus durante l'anno vanno comunicati alla compagnia con voltura della polizza. La mancata comunicazione puo' far decadere la copertura.